A seconda della loro tipologia e delle loro caratteristiche, la marcatura CE dei prodotti benessere può essere o meno obbligatoria. In qualsiasi caso, tutti i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri e conformi alle direttive sulla sicurezza.
Tipologie di prodotti
I prodotti per il benessere, o “wellness”, si possono raggruppare in due macro gruppi:
DI TIPO GENERICO
Si tratta di attrezzature senza alcuna peculiarità, che possono essere semplicemente di tipo meccanico. Pensiamo ad esempio ai rulli massaggianti o alle pietre che si possono riscaldare e appoggiare alla pelle per il rilassamento del corpo.
Questi prodotti sono disciplinati dalla Direttiva 2001/95/CE Sicurezza Generale dei Prodotti e necessitano sempre di fascicolo tecnico, completo di tutta la documentazione richiesta dalla legge.
Link al sito ufficiale: Direttiva 2001/95/CE
DI TIPO ELETTRICO OD ELETTRONICO
Prodotti che per funzionare devono essere alimentati da una fonte elettrica, inclusi gli strumenti a batteria.
In questo caso la marcatura CE è una procedura obbligatoria perchè tali attrezzature sono disciplinate da una o più direttive che la impongono.
Link alla pagina sui prodotti elettrici/elettronici.
Cos’è il fascicolo tecnico
Il fascicolo tecnico è l’insieme di tutta una serie di documenti atti a dimostrare e formalizzare che le direttive e le norme che disciplinano un tal prodotto sono state rispettate.
Il fascicolo tecnico si compone di:
- analisi dei rischi ossia il punto di partenza per determinare tutti gli aspetti della sicurezza del prodotto. Non si tratta di un semplice modulo da compilare bensì di un’analisi approfondita del prodotto e delle leggi che lo riguardano;
- il manuale d’uso e di manutenzione, scritto rigorosamente almeno nella lingua in cui il prodotto viene messo in commercio;
- la dichiarazione di conformità;
- foto e disegni;
- test report e certificati;
- schede tecniche;
- ecc.
La legge richiede espressamente che il fabbricante rediga il fascicolo tecnico ma attenzione: se il prodotto proviene da un paese EXTRA UE, l’importatore fa le veci di fabbricante per la legge altrimenti serve il mandatario (legale rappresentante) che risieda all’interno della Comunità Europea.
Un soggetto extra UE non può redigere il fascicolo tecnico.
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