La marcatura CE dei prodotti da costruzione è un obbligo definito dal Regolamento (UE) N. 305/2011 ed anche per un periodo di coesistenza dal Regolamento (UE) 2024/3110 che andrà a sostituire il 305.
Perché ci sono due regolamenti sui prodotti da costruzione?
Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110, come sempre accade con le nuove leggi che sostituiscono quelle esistenti nell’ambito della sicurezza dei prodotti, abroga il precedente Regolamento (UE) N.305/2011, ma lascia un termine di due anni perché i fabbricanti possano adeguarsi alle nuove richieste e per non imporre cambi drastici, peraltro difficilmente attuabili.
Questo sistema di sovrapposizione di due leggi che rappresenta la norma e risponde ad una logica di buon senso, spesso non è compreso da alcuni funzionari che ritengo che il cambio debba avvenire in una data specifica.
Mentre la società accetta l’esistenza di due Papi, alcuni funzionari non ammettono ciò che è chiaramente previsto da molte leggi, ovvero la gradualità del cambiamento, su questioni tecniche e non di principio.
Quali sono le differenze introdotte dal nuovo regolamento?
Le differenze sono molte e difficilmente riassumibili in una semplice risposta. Il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione tiene conto dei cambiamenti tecnologici avvenuti dal 2011 al 2024, dedicando grande spazio alle novità soprattutto in ambito informatico, anche se ci sono delle modifiche che lasciano qualche dubbio.
Attenzione!
Alcuni prodotti non sono più considerati prodotti da costruzione, mentre altri compaiono ex novo, destando magari qualche perplessità.
Ad esempio, i segnali stradali non sono più prodotti da costruzione, senza precisare cosa siano diventati adesso e rientrano nel nuovo regolamento le case prefabbricate che a guardar bene sono edifici e non parti di edifici come invece è nella definizione di “prodotto da costruzione”. Cioè una casa prefabbricata sarebbe una componente dell’edificio casa prefabbricata, cosa che sembra almeno singolare.
Quali prodotti sono una new entry per il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110?
Sicuramente una nuova componente che sembra assumere un ruolo molto importante sono i prodotti realizzati con strumenti digitali, ad esempio tutto ciò che si può costruire con stampanti 3D.
Certamente è opportuno prevedere che i prodotti realizzati con le stampanti 3D siano considerati prodotti da costruzione, ma probabilmente sono più numerosi ed utilizzati quelli realizzati con stampaggio da pressa a caldo, ed in ogni caso è necessaria la presenza di una norma armonizzata a prescindere dalla modalità esecutiva.
Quali sono gli obblighi del fabbricante di prodotti da costruzione?
Il fabbricante di prodotti da costruzione deve progettarli e realizzarli secondo le norme armonizzate pertinenti, se esistono, e secondo il Regolamento sui prodotti da costruzione. Nel caso non esista nessuna norma dovrà rispettare il Regolamento (UE) 2023/988 sui prodotti generici ed il regolamento sui prodotti da costruzione.
In ogni caso dovrà costituire un FASCICOLO TECNICO per ogni tipo di prodotto.
Cosa deve controllare chi acquista o utilizza un prodotto da costruzione prima di usarlo?
Chi acquista un prodotto da costruzione deve verificare che esso sia accompagnato da una dichiarazione di prestazione, da una etichetta con il marchio CE e da un manuale d’uso, sempre che il prodotto ricada in una norma armonizzata, altrimenti la dichiarazione sarà di conformità e non ci potrà essere il marchio CE.
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