La marcatura CE dei materiali da costruzione è un obbligo derivante dal Regolamento (UE) N.305/2011 che però pone delle condizioni vincolanti per poter procedere con le attività necessarie per rispettare questo obbligo. Possiamo infatti dire che il regolamento impone un obbligo condizionato.
Regolamento (UE) N. 305/2011 (link al sito ufficiale).
Cosa condiziona o limita la possibilità di marcare CE un materiale da costruzione?
Innanzitutto, occorre precisare che materiale da costruzione è tutto ciò che è stabilmente inglobato in un edificio o un’opera di ingegneria civile e ne fa parte, pertanto è un insieme molto ampio e vario. Ma non tutti i materiali da costruzione hanno una norma armonizzata che li disciplina. In questo caso non essendoci delle prestazioni definite, non si può procedere con l’applicazione del marchio CE su questi prodotti.
Cosa significa “norma armonizzata”?
Una norma armonizzata ad una direttiva o ad un regolamento è una norma riconosciuta da tutti i Paesi comunitari e per questa ragione vale in tutta l’Unione Europea; quindi, è applicabile contestualmente alla direttiva o al regolamento a cui è armonizzata ed in questo caso, per i prodotti da costruzione, ne consente la marcatura CE.
ATTENZIONE:
un prodotto da costruzione rimane tale anche senza norma armonizzata. Deve infatti sempre rispettare il Regolamento (UE) n. 305/2011, ma non avendo prestazioni definite, non potrà avere la sua dichiarazione di prestazione.
In questo caso, cioè quando manca la norma armonizzata che indica le prestazioni minime obbligatorie il prodotto dovrà rispettare il Regolamento (UE) n.305/2011 e la Direttiva 2001/95/CE “sicurezza generale dei prodotti”. Quest’ultima NON consente l’applicazione del marchio CE.
Perchè si parla di prestazione e non di conformità come per gli altri prodotti?
Nel caso dei prodotti da costruzione, unico nel campo delle marcature, il regolamento impone che siano dichiarate le prestazioni effettive dei prodotti in modo da consentire a chi li acquista di poter scegliere quelli con caratteristiche adeguate alle sue necessità.
Le prestazioni sono indicate dalle norme armonizzate e non dipendono dal ruolo dei materiali all’interno dell’edifico di cui faranno parte, ma solo dalla presenza o meno della norma. Infatti, ci sono prodotti strutturali e non strutturali che hanno le norme armonizzate, ed altri no.
Come deve agire il fabbricante di materiali da costruzione?
Per prima cosa deve verificare l’esistenza di almeno una norma armonizzata. Successivamente deve procedere con alla preparazione del fascicolo tecnico, che dovrà costituire in ogni caso, con o senza norme e verificando che non esistano altre leggi che separatamente impongono la marcatura CE. Va tenuto presente infatti che alcuni prodotti da costruzione possono essere vincolati anche da altre direttive.
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