Eseguire la conformità dei prodotti galleggianti è un obbligo del soggetto che immette questi prodotti nel Mercato Comunitario a proprio nome.
Conformità dei prodotti galleggianti o marcatura CE?
- Se i prodotti galleggianti sono destinati all’attività ludica per minori di 14 anni, sono giocattoli quindi la marcatura CE è necessaria secondo la Direttiva 2009/48/CE.
- Nel caso in cui i prodotti galleggianti non siano giocattoli e quindi destinati ad essere utilizzati da soggetti adulti per attività di svago (per esempio il materassino), la marcatura CE non è possibile; quindi il fabbricante deve redigere il fascicolo tecnico in conformità alla Direttiva 2001/95/CE “Sicurezza generale dei prodotti”.
- Esiste un terzo caso ovvero quello in cui i prodotti galleggianti sono destinati a soggetti che li utilizzano per imparare a nuotare; quindi, devono supportare una persona affinché questa non corra il rischio di annegare. In tal caso, la marcatura CE dei prodotti galleggianti è obbligatoria.
Il fascicolo tecnico è quindi sempre obbligatorio?
La risposta è sì.
Per qualsiasi prodotto immesso sul mercato UE, la redazione della documentazione tecnica (fascicolo tecnico) è sempre un obbligo previsto dalla legge.
Il fascicolo tecnico è la raccolta di tutta la documentazione che dimostra in maniera formale che la procedura di conformità o di marcatura CE del prodotto è stata eseguita correttamente. Ciò significa che tutto ciò che riguarda la sicurezza del prodotto, gli obblighi di legge che deve rispettare e tutto ciò che il fabbricante ha documentato dalla progettazione fino alla previsione di smaltimento del prodotto è parte del fascicolo tecnico.
Chi deve fare la conformità dei prodotti galleggianti? Chi deve preparare il fascicolo tecnico?
Il fabbricante è il soggetto che deve redigere il fascicolo tecnico di conformità alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti oppure di marcatura CE.
Come fare se il prodotto è d’importazione?
Se il prodotto proviene da un Paese extra UE, la marcatura CE o la conformità spetta all’importatore che assume per legge il ruolo di fabbricante.
Infatti, non basta importare un prodotto perfettamente conforme alle leggi, ma serve che anche il soggetto che importa quel prodotto si conformi alle leggi che lo riguardano e si attivi per preparare tutta la documentazione prevista dalla legge.
ATTENZIONE: il fascicolo tecnico non si può sostituire con dei certificati.
Ricordiamo che un certificato riguarda sempre e solo un campione mentre il fascicolo tecnico riguarda ogni singolo pezzo prodotto e immesso nel mercato UE.
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Si parte sempre dall’analisi dei rischi senza la quale non si può garantire la sicurezza dei prodotti.
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